Richiesta residenza

DESCRIZIONE

 

Iscrizione nella anagrafe della popolazione residente nel Comune di Numana.

 

Il 9 maggio 2012 è entrata in vigore la nuova disciplina che introduce il "cambio di residenza in tempo reale", ne consegue che alle dichiarazioni anagrafiche presentate da tale data, dovranno applicarsi le disposizioni semplificative che eviteranno ai cittadini la possibilità di presentarsi agli sportelli degli uffici anagrafe del Comune di residenza per presentare le istanze di variazione anagrafica.

 

I cittadini potranno presentare, nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti, le seguenti dichiarazioni anagrafiche.

Dove rivolgersi per presentare le dichiarazioni anagrafiche:

  • personalmente allo sportello Anagrafe del Comune nei seguenti giorni ed orari:
    dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00 e giovedì pom. dalle 16.00 alle 18.00;
  • via fax, al numero 071/9339850
  • con raccomandata all'indirizzo: Comune di Numana, P.zza del Santuario, 24 - 60026 Numana 
  • con Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: servizidemografici.numana@emarche.it ;
  • per via telematica secondo una delle seguenti modalità: la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale; la dichiarazione deve essere trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente; la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente e la copia del documento di identità del richiedente devono essere acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica.
  • Requisiti:
    • dimora abituale nel territorio comunale, presso l'indirizzo indicato nella dichiarazione;
    • regolarità del soggiorno (i cittadini extracomunitari ovvero non appartenenti all'Unione Europea all'atto della richiesta di iscrizione anagrafica devono esibire documenti che comprovino la regolarità del soggiorno).
     

    Chi può rendere la dichiarazione:

    • ciascun componente della famiglia per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela;  
    • se si tratta di convivenza anagrafica (un insieme di persone coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili aventi dimora abituale nello stesso Comune), la dichiarazione viene resa dal "responsabile della convivenza"


Documentazione da presentare 

  • istanza di dichiarazione anagrafica sottoscritta da tutti i componenti maggiorenni (nella impossibilità,deve essere conferito specifico mandato a chi presenta la dichiarazione, ai sensi dell'art. 38-bis D.P.R. n. 445/2000);
  • copia del documento di riconoscimento del dichiarante e delle persone che, insieme al richiedente, trasferiscono la residenza;
  • codice fiscale di tutti i componenti la famiglia;
  • in caso di trasferimento dall'estero, se il trasferimento concerne anche la famiglia, atti autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza in regola con le disposizioni in materia di legalizzazione e traduzione;
  • estremi della patente di guida italiana e delle targhe dei mezzi (autoveicoli, rimorchi, moto e ciclomotori) intestati a tutte le persone che chiedono il cambio necessari ai fini dell'aggiornamento degli archivi della Motorizzazione e del successivo invio delle etichette con l'indicazione del nuovo indirizzo da applicare sui documenti sopra indicati.
  • documenti attestanti la regolarità del soggiorno, ovvero:
  • titolo di soggiorno in corso di validità;
  • o fotocopia del permesso scaduto e ricevute attestante l'avvenuta domanda di rinnovo entro i termini di legge;
  • oppure, in caso di attesa di rilascio del primo permesso per lavoro subordinato: contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, ricevuta rilasciata dall'Ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso nonché della domanda di rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico dell'Immigrazione;
  • oppure, in caso di attesa di rilascio del permesso per ricongiungimento familiare: visto d'ingresso sul passaporto, ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno e fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico dell'Immigrazione;
  • oppure in caso di richiesta di iscrizione al fine del riconoscimento o del riacquisto della cittadinanza italiana: passaporto con visto d'ingresso se previsto, dichiarazione di presenza, documenti attestanti il possesso dei requisiti per il riconoscimento o il riacquisto della cittadinanza italiana.

Descrizione e tempi del procedimento

 

La decorrenza giuridica del cambio di residenza o di variazione anagrafica decorrerà dalla data di presentazione della dichiarazione. Entro i due giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione, il richiedente sarà iscritto in anagrafe come da dichiarazione e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni "documentate". In caso di iscrizione da altro Comune la pratica viene trasmessa, entro 2 giorni lavorativi dalla dichiarazione resa o inviata secondo le modalità sopra descritte, al Comune di provenienza per la relativa cancellazione e la conferma dei dati anagrafici. In caso di iscrizione dall'estero, entro 2 giorni lavorativi dalla dichiarazione resa o inviata secondo le modalità sopra descritte si provvederà all'iscrizione anagrafica.

 

L'ufficio Anagrafe provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica o variazione anagrafica mediante l'Ufficio di Polizia Municipale e trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione anagrafica si intende confermata (silenzio-assenso, art. 20 legge n. 241/1990).

 

Qualora non venga accertata la dimora abituale e/o accertata la mancanza dei requisiti, il cittadino verrà informato del possibile rigetto dell'istanza, invitandolo contestualmente a produrre memorie scritte e/o contro deduzioni che consentano di rivalutare la posizione anagrafica. Se nonostante i nuovi elementi forniti o, in caso di mancato riscontro, venisse confermato il diniego, il procedimento verrà annullato e l'interessato sarà cancellato dall'anagrafe con effetto retroattivo e posto nella posizione anagrafica precedente alla richiesta di iscrizione o cancellazione o di cambiamento di abitazione o di variazione anagrafica richiesta.

 

In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 i quali dispongono, rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti dalla dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace.