Descrizione
Si comunica che:
Salvo quanto diversamente e specificatamente regolamentato è ammesso l’utilizzo delle strutture relative all’attività ludica a tutti i giovani nel rispetto del corretto uso delle stesse;
non sono consentite attività rumorose (utilizzo di strumenti musicali, dispositivi di diffusione sonora di ogni genere, urla e schiamazzi ecc…) che possano disturbare la quiete del luogo e degli altri frequentatori, previe eventuali autorizzazioni che costituiscano eccezioni a tale divieto (eventi, manifestazioni ecc…);
L’accesso al Parco “Nazzareno Basso” e l’uso del campo polivalente “Gianluca Pepa” è vietato a tutti dalle ore 23.00 alle ore 08.00 del mattino seguente.
Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni sopra indicate comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 (venticinque/00) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento/00), da applicarsi secondo le modalità previste
dalla Legge 689/1981 e pertanto nella misura di € 50,00 (cinquanta/00) per pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, fatta salva l’eventuale applicazione dell’art. 18 del Regolamento di Polizia Urbana di cui alla Deliberazione di C.C. n. 17/2018 ed al relativo Ordine di allontanamento nei casi in cui ricorra la fattispecie.
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Ultimo aggiornamento: 5 agosto 2026, 12:48