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Istituzione dell’elenco comunale degli elettori fuori sede.

Istruzioni

Data :

6 novembre 2026

Categorie:
Comune
Argomenti:
Elezioni
Municipium

Descrizione

Descrizione

L’articolo 8 della Legge 180/2026 recante “Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica” – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 235 del 9 ottobre 2026 – disciplina, a regime, il voto degli elettori fuori sede in occasione dello svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dell’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, dei referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione.

Il nuovo modello, ai sensi del comma 1 della predetta disposizione, è imperniato sulla tenuta di un elenco degli elettori fuori sede presso l’ufficio elettorale di ciascun Comune che dovrà essere tempestivamente istituito ed articolato secondo le indicazioni della stessa legge e delle istruzioni ministeriali di cui all’allegata circolare n. 65/2026 che – nelle more di successive indicazioni tecniche ed operative – sono di seguito riassunte.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE E CATEGORIE DI ELETTORI “FUORI SEDE”

La disciplina si applica alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, all’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e ai Referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione. Non si applica alle elezioni regionali e amministrative.

Il diritto di voto fuori sede può essere esercitato dagli elettori il cui Comune di temporaneo domicilio si trovi in una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, purché ricorrano le condizioni previste dall’art. 8 della legge 9 ottobre 2026, n. 180. Possono, pertanto, richiedere l’iscrizione nell’elenco comunale degli elettori fuori sede le seguenti categorie:

− Elettori fuori sede per motivi di studio o di lavoro. Ai sensi dell’art. 8, commi 2 e 3, della legge n. 180/2026, possono presentare domanda gli elettori che, per motivi di studio o di lavoro, sono temporaneamente domiciliati in un Comune situato in una Regione diversa da quella del Comune di iscrizione elettorale, purché la durata prevista della permanenza fuori sede sia di almeno nove mesi.

− Elettori fuori sede per documentati motivi di cura. Ai sensi dell’art. 8, comma 4, possono richiedere l’iscrizione gli elettori che, per documentati motivi di cura, sono temporaneamente domiciliati in una Regione diversa da quella del Comune di iscrizione elettorale, per un periodo di almeno tre mesi.

− Caregiver familiari che prestano assistenza a persone sottoposte a cure fuori Regione. Rientrano nella disciplina, alle condizioni previste dall’art. 8 della legge n. 180/2026, anche i caregiver familiari che assistono persone sottoposte a cure o trattamenti sanitari in una Regione diversa da quella di residenza elettorale per un periodo di almeno tre mesi.

− Genitori o familiari conviventi di minori sottoposti a cure fuori Regione. La possibilità di voto fuori sede è riconosciuta anche ai genitori e ai familiari conviventi di minori che si trovano fuori Regione per essere sottoposti a cure o trattamenti sanitari presso strutture sanitarie per un periodo di almeno tre mesi.

2. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DI REVOCA DELLA DOMANDA   

  • Termini.

La legge, come riepilogato nella seguente tabella, prevede tre termini distinti per la richiesta di iscrizione nell’elenco tenuto da ciascun Comune, secondo la categoria e il momento in cui sorge la condizione di elettore fuori sede:

Categoria di “Fuori sede”  Termine per la domanda Consultazioni interessate
Studio o lavoro, condizione già in essere (comma 2) entro il 31 dicembre di ciascun anno quelle dell’anno successivo
 Studio o lavoro, condizione sorta dopo il 31 dicembre (comma 3) entro 30 giorni dalla data in cui sono soddisfatti i requisiti e comunque non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione quelle dell’anno in corso
Motivi di cura, caregiver familiari, genitori o familiari conviventi di minori sottoposti a terapia o trattamento medico in struttura sanitaria fuori Regione (commi 4 e 5) non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione quelle dell’anno in corso

Si evidenzia che l’iscrizione nell’elenco comunale degli elettori ammessi al voto fuori sede ha validità annuale. Pertanto, gli elettori che intendono avvalersi della possibilità di votare fuori sede anche nell’anno successivo devono presentare una nuova domanda di iscrizione, nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla normativa vigente.

  • Modalità di presentazione della domanda.

La domanda deve essere presentata al Comune di temporaneo domicilio, anche in modalità telematica, utilizzando l’apposito modulo in calce, comunque scaricabile al link https://dait.interno.gov.it/elezioni/notizie/domanda-di-iscrizione-nellelencodegli-elettori-fuori-sede.

Alla domanda di iscrizione nell’elenco annuale degli elettori fuori sede devono essere allegati:

− copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

− certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede (ad esempio: certificato di iscrizione a un corso di studi, contratto o attestazione del datore di lavoro, attestazione della struttura sanitaria su ricovero, terapia o trattamento e relativa durata).

La condizione di elettore fuori sede può essere autodichiarata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ferme le sanzioni dell’articolo 76 dello stesso decreto e i controlli previsti dall’articolo 71.

  • Revoca.

La domanda di iscrizione nell’elenco può essere revocata con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per la sua presentazione (comma 6). Il Comune che riceve la revoca cancella l’elettore dall’elenco e ne dà notizia al Comune di iscrizione elettorale, perché rimuova l’annotazione di cui al successivo punto 3.3.

 

3. AMMISSIONE AL VOTO

Gli elettori fuori sede, in analogia a quanto previsto per le altre categorie di elettori ammessi al voto dalla legge in un Comune diverso da quello di residenza, votano per le liste e i candidati della circoscrizione e del collegio in cui si trova il Comune di temporaneo domicilio (comma 12).

L’elettore fuori sede vota nella sezione elettorale indicata nell’attestazione, esibendo un valido documento di riconoscimento, l’attestazione di ammissione al voto (comma 11) e la tessera elettorale personale o l’attestato sostitutivo rilasciato dal Sindaco a norma dell’articolo 7 del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

Ultimo aggiornamento: 6 novembre 2026, 13:10

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